Art. 3.
(Ulteriori definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, si intende per:

          a) «impresa agromeccanica»: l'impresa che svolge l'attività professionale agromeccanica di cui all'articolo 2, comma 1;

          b) «imprenditore agromeccanico»: il soggetto che svolge l'attività professionale agromeccanica di cui all'articolo 2, comma 1;

          c) «camera di commercio»: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

          d) «registro delle imprese»: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, di seguito denominato «registro».